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Manovra salva italia: le novità in materia di contanti

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Al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio e di contrastare l’evasione fiscale, il decreto salva Italia ha previsto nuove disposizioni in materia di uso del denaro contante.

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della disposizione),  da un importo pari o superiore ad Euro 2.500,00 ad un importo pari o superiore ad Euro  1.000,00, il limite relativo:

 

  1. all’utilizzo del denaro contante;
  2. all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”);
  3. al saldo  dei libretti di deposito al portatore.

 

La disposizione vieta, in altre parole, il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, con l’effetto che, per tali trasferimenti, è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.
Sono parimenti vietati i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge (c.d. operazione frazionate).

 

Il divieto trova applicazione anche per i trasferimenti a titolo gratuito con l’effetto che, anche una donazione, un lascito ereditario, un’offerta, un prestito tra amici e parenti dovrà seguire la regola del contante.

 

La norma in commento dispone, inoltre, che:
Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro Devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore ad Euro 1.000,00 Possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità.
Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore Non può essere pari o superiore ad Euro 1.000,00
Libretti al portatore con saldo pari o superiore ad Euro 1.000,00 Devono essere estinti ovvero, il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore ad Euro 1.000,00, entro il prossimo

 


Sanzioni applicabili

 

La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria – ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007 - dall’1% al 40% dell’importo trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione è dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.

 

Riguardo al saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore superiori a 1.000 euro è prevista una sanzione dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

 

Si applica una sanzione dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore nei casi previsti dall’articolo 49 comma 12-13 del D.Lgs. n. 231/2007, ovvero:

 

  1. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore senza comunicazione del cedente.






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