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Carte revolving: il monito di Banca d'Italia
Dopo i provvedimenti che hanno interessato American Express e Diners, arrivano da Banca d’Italia nuovi ammonimenti e regole per le carte revolving.
Eticredito già nel 2008 (vedi articolo) denunciava questo strumento finanziario come eccessivamente oneroso e spesso legato al sovra indebitamento delle famiglie.
Con le carte di credito revolving infatti si concede al cliente un affidamento di denaro che verrà restituito a rate, con gli interessi: pagandole, il titolare della carta ricostituisce la somma da spendere a sua disposizione. Con questo meccanismo si accumulano debiti su debiti: la carta all’inizio viene usata per comprare beni, poi per fare ulteriori finanziamenti avviando la spirale del debito.
Il debito contratto ha inoltre dei costi estremamente alti: il tasso di interesse applicato oscilla mediamente tra il 17 e il 20%, quando la media italiana per i prestiti personali è dell’11%. Se ci sono ritardi o inadempienze in alcuni casi il tasso effettivo globale delle revolving arriva a sfiorare il 25%.
Le criticità rilevate da Banca d’Italia sulle carte revolving sono attribuibili ai profili delle leggi antiusura, antiriciclaggio e sulla trasparenza. (Fonte: Sole24 Ore – 22 aprile 2010).
E proprio su queste questioni arrivano gli ammonimenti del governatore di Banca d’Italia Mario Draghi, che chiede agli intermediari:
- il pieno rispetto della normativa civilistica e di quella in materia di usura, garantendo, in particolare, la corretta imputazione degli interessi di mora per inadempimenti;
- fornire ai clienti un’informativa chiara e semplice (in molti casi si evince che il consumatore non ha un’adeguata comprensione del livello dei costi);
- astenersi di inviare carte revolving non specificatamente richieste dalla clientela (è stata rilevata come prassi comune degli intermediari quella di inviare a casa dei propri clienti carte di credito revolving anche se non specificatamente richieste);
- adottare comportamenti corretti e trasparenti nel collocamento di prodotti assicurativi connessi al finanziamento;
- avvalersi per l’attività di promozione e conclusione di contratti relativi a carte di credito revolving di agenti in attività finanziaria e non dei fornitori dei servizi (come negozi e centri commerciali).
Per approfondimenti:
- Il debito gioca le sue carte (Inchiesta di Altraeconomia)
- Carte revolving? L’allarme delle banche Americane (Eticredito)