MUTUI
Portabilità
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MUTUI: NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO BERSANI
La legge n.40/2007 (decreto Bersani) ha aumentato le tutele del cittadino che ha contratto un mutuo con una banca sia durante la gestione del mutuo che per l’estinzione. Il decreto riguarda tre aspetti i cui effetti concreti a favore dei consumatori sono chiari:
La portabilità del mutuo (surrogazione) significa la possibilità per il consumatore di trasferire il mutuo da una banca all'altra, se quest'ultima offre condizioni più convenienti.
La nuova banca subentra nei diritti e nelle garanzie della banca originaria che viene interamente rimborsata del proprio credito.
La banca che “perde” il mutuo non può porre ostacoli, né prevedere contrattualmente il divieto della portabilità.
Il trasferimento del mutuo ad un'altra banca:
- non fa perdere la detrazione fiscale degli interessi passivi;
- non deve essere pagata nuovamente l'imposta sostitutiva;
- consente il mantenimento dell'ipoteca originaria;
- non sono previste penali per estinzione anticipata.
Quindi, in virtù della legge n.40/2007, il consumatore che vuole trasferire il mutuo ad un'altra banca non dovrà sostenere alcun costo.
Penale per estinzione anticipata.
La nuova legge stabilisce che tutti i contratti di mutuo "prima casa" sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007 e gli altri mutui sottoscritti dopo il 3 aprile 2007 non possono prevedere penali per l'estinzione anticipata.
I benefici devono essere applicati automaticamente e senza alcun costo, neppure di comunicazione, senza cioè che il consumatore ne debba fare esplicita richiesta.
Le penali previste per i mutui "prima casa", sottoscritti prima del 2 febbraio e per tutti gli altri mutui accesi prima del 3 aprile 2007, devono essere ricondotte ad equità in base all'accordo realizzato fra ABI e Associazioni Consumatori il 2 maggio 2007.
(fonte Adiconsum, www.adiconsum.it)
- Portabilità del mutuo: se una banca offre condizioni migliori si può trasferire il mutuo da una banca all’altra senza costi;
- Cancellazione dell’ipoteca: non serve più l’intervento del notaio per cancellare l’ipoteca, per cui si risparmia sulla parcella;
- Penale per estinzione anticipata: si può riscattare anticipatamente il mutuo senza pagare penali.
La portabilità del mutuo (surrogazione) significa la possibilità per il consumatore di trasferire il mutuo da una banca all'altra, se quest'ultima offre condizioni più convenienti.
La nuova banca subentra nei diritti e nelle garanzie della banca originaria che viene interamente rimborsata del proprio credito.
La banca che “perde” il mutuo non può porre ostacoli, né prevedere contrattualmente il divieto della portabilità.
Il trasferimento del mutuo ad un'altra banca:
- non fa perdere la detrazione fiscale degli interessi passivi;
- non deve essere pagata nuovamente l'imposta sostitutiva;
- consente il mantenimento dell'ipoteca originaria;
- non sono previste penali per estinzione anticipata.
Quindi, in virtù della legge n.40/2007, il consumatore che vuole trasferire il mutuo ad un'altra banca non dovrà sostenere alcun costo.
Penale per estinzione anticipata.
La nuova legge stabilisce che tutti i contratti di mutuo "prima casa" sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007 e gli altri mutui sottoscritti dopo il 3 aprile 2007 non possono prevedere penali per l'estinzione anticipata.
I benefici devono essere applicati automaticamente e senza alcun costo, neppure di comunicazione, senza cioè che il consumatore ne debba fare esplicita richiesta.
Le penali previste per i mutui "prima casa", sottoscritti prima del 2 febbraio e per tutti gli altri mutui accesi prima del 3 aprile 2007, devono essere ricondotte ad equità in base all'accordo realizzato fra ABI e Associazioni Consumatori il 2 maggio 2007.
(fonte Adiconsum, www.adiconsum.it)
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
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